Art. 26.
(Incentivi alla produzione).

      1. A favore delle imprese di produzione dei film riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 è concesso, su istanza dell'interessato diretta al CNC, a seguito delle verifiche effettuate da una apposita commissione, un contributo calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche, per la durata massima di diciotto mesi dalla prima proiezione in pubblico, con l'esclusione di ogni altro provento a qualsiasi titolo ottenuto per l'utilizzo dell'opera. Non sono concessi contributi per opere che, nel suddetto periodo, hanno realizzato incassi inferiori ad un limite minimo fissato con regolamento del CNC.
      2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato prioritariamente all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione del film e finanziati ai sensi dell'articolo 19, e per il residuo al reinvestimento, da parte del medesimo beneficiario, nella produzione di film che hanno i requisiti di cui all'articolo 5.
      3. La misura percentuale del contributo di cui al comma 1 è articolata con criterio progressivo in base a scaglioni, per gli incassi fino ad un ammontare stabilito con regolamento del CNC. Per gli incassi superiori a tale ammontare, si applica il medesimo criterio, con la fissazione, da parte del CNC, di un limite massimo ammissibile a contributo, determinato in base al costo di produzione del film certificato da società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.
      4. Con regolamento del CNC sono stabiliti il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota per le attività cinematografiche del FUS, destinate al contributo di cui al comma 1 e a quello di cui al comma 5, le modalità tecniche di erogazione dei medesimi contributi, il periodo entro il quale deve avvenire l'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al citato comma 1, nonché le modalità tecniche

 

Pag. 31

di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati. Con il medesimo regolamento sono, altresì, definite la periodicità di rilevazione degli incassi lordi ai fini della liquidazione dei contributi di cui al comma 1 ed al comma 5, nonché la percentuale del contributo di cui al citato comma 1 da versare alla SIAE, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, quale corrispettivo del servizio di rilevazione.
      5. Per i film di cui al comma 1 è riconosciuto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o di Paesi appartenenti all'Unione europea, calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, come individuati al medesimo comma 1. Il contributo è erogato nella percentuale stabilita dal CNC.
      6. Il contributo di cui al comma 1 è revocato nei casi di violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 4 per i quali è espressamente prevista la revoca. Il provvedimento di revoca comporta l'inammissibilità, per i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza del medesimo soggetto finalizzata all'ottenimento di benefìci a carico dello Stato.